Riferimenti legali
ITS Turismo Academy Roma

DPCM del 25 gennaio 2008
Capo II - Istituti tecnici superiori (ITS)

Articolo 6
Standard organizzativi delle strutture
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n.40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti sempre ché previsti dai piani territoriali di cui all’articolo 11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale,nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo69, comma 2, nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di “Istituto Tecnico Superiore”, con l’indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti delCodice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell’allegato b).

4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.

6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell’allegato a). 7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’ITS esercita il controllo sull’amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Articolo 7
Standard di percorso
1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3,allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempre ché previsto dal decreto di cui al comma 1.3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Articolo 8
Certificazione dei percorsi
1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell' ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 2. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.